Attenzione per lo spesometro 2016, cambia il limite! L’agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 1° aprile 2016, prevede una variazione nella comunicazione delle operazioni effettuate nel 2015, nello specifico:

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3.000 euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio e gli operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del Dpr n. 633/1972) NON devono comunicare le operazioni 74 TER di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015. E’ una semplificazione che viene incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore.

Da notare però che mentre per il 2012 e per il 2013 l’esonero valeva se l’operazione fatturata era inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA, per il 2014, ed ora anche per il 2015, viene detto che l’operazione deve essere inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.

Come al solito non vengono date comunicazioni coerenti e tale limite di 3.000 euro al netto dell’Iva genera confusione in ambito 74 Ter.

Pertanto siccome l’aliquota IVA del 2015 è del 22%, l’esonero vale se il totale fattura è pari a 3.660 euro, importo ottenuto applicando all’imponibile di 3.000 euro l’aliquota del 22%, anche se nel regime del margine del 74 Ter tale limite al netto crea ulteriori notevoli dubbi di applicazione.

Chi tratta il 74 Ter sa (o dovrebbe sapere) che se una pratica ha un’importo lordo ad esempio di 3.500 euro la fattura potrebbe essere:

  1. interno UE: quindi all’atto della liquidazione verrebbe applicato lo scorporo del 22 %
  2. fuori UE: quindi all’atto della liquidazione non verrebbe effettuato alcuno scorporo
  3. mista: lo scorporo dipende dalla proporzione dei costi misti interno UE e misti fuori UE registrati nell’esercizio.

Forse chi ha redatto la nuova disposizione ha dimenticato o non è stato avvisato che nella 74 Ter non c’è Iva esposta. Per ora comunque questo è il comunicato e queste sono le nuove disposizioni relativamente allo spesometro 2016.

Vi aggiorneremo in tempo reale non appena disponibili nuove comunicazioni (ammesso che ne vengano rilasciate).

Qui potete scaricare il comunicato stampa del 1° aprile.

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NB il 5 aprile anche ASTOI ha rilevato la ‘possibile’ incongruenza. Qui la loro dichiarazione.