Per quanto riguarda le ritenute di acconto è opportuno considerare che la ritenuta non va applicata per i biglietti emessi da circuito Iata, per cui rilasciamo tagliando di intermediazione, corretto? Se invece il biglietto venisse registrato come 74 Ter all’interno di un pacchetto di viaggio, per cui emettiamo al cliente fattura 74 Ter + fattura diritti, quest’ultima sarebbe inficiata dal calcolo della ritenuta oppure non si applica mai in nessun caso, a documenti rivolti al cliente finale (azienda o cliente privato che sia) ma solamente ai fornitori da qui acquistiamo il servizio?

RISPOSTA

La ritenuta di acconto si applica solo in regime di B2B e quindi mai con le transazioni col Cliente Privato consumatore. Nel momento in cui l’ADV emette al Cliente “Azienda” una fattura di diritti di agenzia (o Fee):

Legge di Bilancio 2026:

  1. All’articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.
  2. All’articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026. (*)

 (*) Ora dal 1° maggio 2026.

Vediamo quindi come procedere. 


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