Le fatture commissioni emesse dalle compagnie IATA in nome e per conto dell’agenzia viaggi, su mandato dell’agenzia stessa, si riferiscono alla non imponibilitĂ ex Art 9, c.1, anche quando le compagnie hanno sede all’estero. L’aeroporto di Nizza, con sede a Nizza, riconosce la commissione sulle prenotazioni, richiedendo l’applicazione dell’Iva francese (TVA). Riteniamo che in entrambi i casi la fattura commissioni debba essere emessa ex Art. 7 Ter in quanto soggetta a reverse charge: lo abbiamo fatto presente piĂą volte ai soggetti interessati, che perseverano nel loro comportamento. Noi, per le commissioni spettanti alla nostra ADV, emettiamo comunque le fatture senza applicazione dell’Iva come “Fuori Campo Iva art. 7 Ter”, facendo l’Intrastat per i clienti con sede nella UE: è corretto?Â
Commissioni IATA estero
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In merito all’organizzazione di un viaggio rientrante nel regime IVA 74 Ter, si evidenzia che la compagnia ITA Airways, per l’acquisto dei titoli di viaggio, non rilascia alcun documento fiscale (fattura o ricevuta), ma esclusivamente il biglietto aereo. Si chiede pertanto se,...
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Molte volte alcuni fornitori esteri non inviano la fattura per cui è stato effettuato il pagamento e risultante sull'estratto conto bancario. Posso registrare il pagamento e assoggettarlo all' art. 74 Ter in quanto fanno parte di un pacchetto turistico pur non avendo...