Confrontandomi con la mia collega che si occupa di Gruppi, ci viene il dubbio sulla vendita di solo servizi ancillari ad altre Agenzie di Viaggi: vendita di più servizi ancillari nella stessa prenotazione (ad esempio: pranzi o cene, guide turistiche e ingressi a musei o eventi) ad altre agenzie di viaggio e non a clienti privati avendo acquistato tutti i servizi da unico fornitore (italiano o estero). In questo caso si rientra nel regime del 74 Ter oppure dobbiamo applicare l’IVA ordinaria per ogni servizio?

RISPOSTA

Purtroppo, l’attuale formulazione dell’art. 74 Ter non è più in linea con le attuali disposizioni che regolano i “pacchetti turistici” (attualmente il DLGS 62/2018, allegato) in quanto si parla ancora del Pacchetto ai sensi del Dlgs 111/1995 che ormai è stato abrogato.

L’art. 74 ter, infatti, attualmente recita: 

Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti. 

Quindi l’art. 74 Ter fa ancora riferimento al DLGS 111 che recitava:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

Pertanto si faceva riferimento al pacchetto come costituito da almeno 2 servizi tra trasporto, soggiorno e servizi turistici accessori.

Vediamo quindi cosa riporta la nuova formulazione di “pacchetto turistico” della Direttiva Pacchetti (recepita in Italia dal Dlgs 62/2018) e cosa incide con la casistica da voi riportata.


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