Con l’avvicinarsi di fine anno, è assolutamente indispensabile fare una verifica del volume di Ricavi e di Volume di affari Iva onde pianificare e prepararsi all’eventuale “salto contabile”, in quanto potrebbero verificarsi le condizioni per il passaggio da una contabilità “semplificata” a una “ordinaria”.

Questo comporta sicuramente un maggior impegno sia in termini di tempo che economici: registrazioni di prima nota cassa e banca, controlli saldi clienti e fornitori, liquidazioni Iva mensili, ecc.

Limiti per la tenuta della contabilità semplificata 

Le imprese individuali e le società di persone possono adottare il regime di contabilità semplificata ma devono rispettare i seguenti limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

  • €500.000 per chi svolge prestazioni di servizi (come le ADV / TO)
  • €800.000 per chi svolge altre attività.

Tale importo di ricavi deve essere verificato nel Bilancio di esercizio per ciascun periodo di imposta; se le soglie vengono superate si deve adottare la contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

I limiti per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali

Attenzione a questo limite in quanto le soglie sono le stesse di cui sopra, cioè:

  • €500.000 per le attività di prestazioni di servizi (come ADV / TO)
  • €800.000 per le altre attività.

Questo limite però NON è riferito ai Ricavi di Bilancio ma dal Volume di affari IVA e deve essere verificato per ciascun anno solare.

Anche in questo caso il superamento della soglia obbliga all’adozione delle liquidazioni Iva con cadenza mensile a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Pertanto, per verificare tale limite non bisogna esaminare i Ricavi di Bilancio ma bensì la Dichiarazione Annuale IVA e precisamente la casella del Volume di Affari del Quadro “VE”.

Attenzione che effettuare tante operazioni di organizzazione mediante il regime 74 Ter “alza” il fatturato ed inoltre anche le operazioni Fuori campo Iva di cui all’ art. 7 (quindi le 7 ter e le 7 quater) fanno parte del Volume di affari!

Pertanto, dopo quanto detto sopra, si può verificare anche il caso che, ad esempio nel 2024, i Ricavi di Bilancio superino i 500 mila euro e quindi dal 1° gennaio 2025 si dovrà adottare la contabilità ordinaria ma il volume di affari Iva resti sotto a tale limite e quindi si possa continuare nel 2025 a fare le liquidazioni Iva trimestrali.

Oppure si può anche verificare il contrario.

Sicuramente il vostro Consulente vi ha informato su questi aspetti che a fine anno vanno valutati. 


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