Dovrei emettere una fattura 74 Ter verso una Pubblica Amministrazione con data partenza 07 aprile ma il soggetto non intende comunicarci il codice CIG fino allo scadere del 30mo giorno data fine servizi. E’ corretto per noi emettere una fattura così in ritardo?
RISPOSTA
No.
La normativa relativa alla tempistica relativa all’emissione delle Fatture 74 Ter è molto chiara e va chiaramente seguita: la norma dice che la Fattura va emessa alla data del saldo del viaggio ovvero, in mancanza del saldo, alla data di Partenza del viaggio stesso. Nel Vs. caso quindi, se la P.A. non ha saldato prima, la fattura va emessa alla data di partenza e quindi il 7 aprile.
I commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 25 del D.L. 66/2014, prevedono che:
“2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
- a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui
“Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Inoltre la norma stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.”
Quindi, le fatture prive delle indicazioni obbligatorie non potranno essere pagate dalla P.A.; vediamo quindi cosa fare in questo caso.