La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017, all’art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019) ha previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche.

A partire dall’esercizio finanziario 2018, ed entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate devono essere pubblicate:

  1. dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni, soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 Legge 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale): nei propri siti o portali digitali;
  2. dalle imprese (società come SPA e SRL): nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato; in tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio;
  3.  dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (SRL con Bilancio Abbreviato) e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa: sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il 1° gennaio 2023 scade il termine per l’applicazione delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017 per l’anno 2022.

E’ bene quindi verificare entro la fine del 2022 di aver ottemperato a questo obbligo sul proprio Sito Internet ovvero sul portale della propria Associazione di Categoria che ha proposto questo servizio.

Facendo ACCEDI vediamo quindi cosa pubblicare e come.

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