Abbiamo parlato dell’Art bonus per il settore del travel a luglio in questi articoli. Siamo in attesa del decreto attuativo che, in teoria, doveva essere formalizzato entro fine ottobre (ma, ad oggi non c’è traccia).

Attenzione che il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014, coordinato con legge di conversione del 29 luglio pubblicata sulla G.U. del 30 luglio ed andato in vigore dal 31 luglio riporta condizioni MOLTO precise per le Agenzie di Viaggio.

Nello specifico l’articolo 9 riporta:

“Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore [omissis] che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al citato decreto è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.”

Vediamo concretamente cosa significa appartenere al cluster 10 e 11. Prestate quindi attenzione quindi a formalizzare contratti credendo di fruire a prescindere del credito di imposta (anche piuttosto significativo) perchè NON è così.


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