Ritorniamo nuovamente a parlare del contratto di vendita in agenzia viaggi dopo alcune richieste ricevute su questi aspetti (cosa scrivere, le diciture per le assicurazioni, la privacy, se il contratto ASTOI è completo o mancano delle parti, ecc).

Riprendiamo quindi il post di giugno 2013 dove abbiamo parlato in merito all’obbligo di ADV/T.O. sul rilascio al cliente del contratto di viaggio. Ricordiamo, ancora una volta, che il Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) su questo punto è molto chiaro, infatti all’Art. 35 si legge:

Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista DEVE essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica (ndr anche una mail è considerata via telematica), un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.


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