Prendiamo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (dicembre 2022) che ribadito che anche una semplice fattura deve essere compilata con la massima attenzione!

La Cassazione ha nuovamente ribadito che i costi relativi ad una fattura con una descrizione generica non sono deducibili per chi la riceve.

In questo caso sulla fattura l’Azienda emittente aveva scritto la dicitura “consulenze di mercato” senza altri riferimenti; tali diciture incomplete e per le quali non si riesce a risalire all’effettivo servizio (ma per le cessioni di beni il discorso è lo stesso!) sono insufficienti e non rispondenti alla normativa fiscale.

Pertanto, le sanzioni possono essere commisurate all’Azienda emittente ma per l’Azienda che la riceve vale l’indeducibilità del costo e dell’Iva.

Gli elementi essenziali di una fattura sono previsti dall’art. 21 del DPR 633/7 che prevede, infatti, che la fattura debba necessariamente contenere:

  1. data di emissione e numero progressivo della fattura;
  2. per l’emittente (soggetto che cede i beni o presta i servizi):
    1. numero di Partita IVA;
    2. codice fiscale;
    3. nome e cognome/ditta/denominazione/ragione sociale;
    4. residenza o domicilio (eventualmente del rappresentante fiscale o della stabile organizzazioni, per i soggetti non residenti);
  3. per il ricevente (soggetto che acquista i beni o i servizi):
    1. numero di Partita IVA (se soggetto titolare di Partita IVA);
    2. codice fiscale;
    3. nome e cognome/ditta/denominazione/ragione sociale;
    4. residenza o domicilio (eventualmente del rappresentante fiscale o della stabile organizzazioni, per i soggetti non residenti);
    5. natura, quantità e qualità dei beni o dei servizi, con indicazione dell’aliquota Iva applicata ad ognuno;
    6. corrispettivi con aliquota Iva applicata;
    7. ammontare Iva distinta per aliquota;
    8. eventuale importo destinato alla cassa di previdenza del professionista, addebitato al cliente (la cosiddetta rivalsa 4%, da inserire solo se e quando prevista per la propria attivitĂ );
    9. ritenuta di acconto (ove prevista dalle norme fiscali);
    10. eventuale rimborso spese/addebito al cliente (imponibile o non);
    11. imposta di bollo di 2,00 euro (solo quando l’operazione è esente, esclusa o fuori campo IVA e la fattura ha un valore totale superiore a 77,47 euro);
    12. netto a pagare;
    13. eventuale indicazione del regime di vantaggio a cui aderisce l’emittente.

E’ necessario quindi esprimere bene nella descrizione della fattura i beni e/o i servizi che si vendono, inserendo tutti i dati possibili per renderli riconoscibili:

–      indicazione della qualitĂ  dei beni e dei servizi;

–      indicazione della quantitĂ  dei beni e dei servizi;

–      indicazione della natura dei beni e dei servizi.

Nei servizi è anche utile inserire l’indicazione “temporale”.

Nella sentenza, la Cassazione premette il principio generale, fatto proprio da giurisprudenza ormai consolidata, per cui la prova dell’inerenza di un’operazione incombe sul contribuente.

“ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato” (cfr. Cassazione 18904/2018; 8001/2021).

Vediamo quindi i vari riferimenti, cosa significa ricevere una fattura “corretta” e i diversi articoli del portale dove avevamo giĂ  avvisato del “problema” le nostre Agenzie.


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