Contabilità Semplificata e criterio del reddito per cassa, vediamo cosa cambia per Agenzie di Viaggio. E’ ormai noto che le Imprese che rientrano nel regime della Contabilità Semplificata devono effettuare una scelta:

  1. continuare con la “Semplificata” ma adottando il cosiddetto “criterio di determinazione del reddito per CASSA” (con 3 distinte modalità);

oppure

2. effettuare l’ opzione per la tenuta della Contabilità Ordinaria, se vogliono proseguire con la determinazione del Reddito per COMPETENZA.

Il limite di ricavi per i quali l’Azienda deve valutare se si trova in contabilità semplificata ovvero in ordinaria è stato fissato, dal 2023, a 500mila euro per i “servizi”.

Ne abbiamo parlato qui a febbraio:

https://travel-advisor.it/altre-informazioni/contabilita-ordinaria-e-semplifica-criterio-del-reddito/

L’applicazione di questa norma per le ADV/TO è piuttosto problematica per diversi motivi e per la particolare struttura a “Doppio Regime” (Ordinario + Speciale 74 Ter) che interessa il settore delle ADV/ TO.

Differenza del Criterio di definizione del reddito per Competenza o per Cassa:

in pratica la tenuta della contabilità “Semplificata per Cassa” presuppone che il Reddito dell’Azienda venga determinato nell’anno attraverso la differenza tra Ricavi incassati e Costi pagati

Restano deducibili per competenza, facendo la registrazione a fine anno in chiusura di Bilancio, alcune poste caratteristiche quali gli Ammortamenti, la Quota Tfr, il Costo IVA 74 Ter, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e/o passive e, quindi, non esisteranno più i cosiddetti ratei e risconti (attivi e passivi) per i viaggi venduti a cavallo d’anno; non esisterà nemmeno più la rilevazione delle “Rimanenze”, anche se il problema non tocca quasi mai attività come quella delle ADV e T.O. (tranne a volte per rimanenze di cataloghi, gadget, articoli di editoria come le guide ovvero articoli da viaggio).

Invece il criterio della Competenza rileva il Reddito secondo la competenza temporale dei costi e ricavi in base alle norme del Codice Civile (art. 2324-bis) e del Tuir (artt. 75 e 109) a prescindere dal momento in cui si manifestano i pagamenti e/o gli incassi.

Tale criterio è quello che è stato adottato sinora e per il quale a fine anno si determinava, ad esempio, la competenza dei viaggi a cavallo d’anno a mezzo delle rilevazioni dei ratei e risconti.

Sulla competenza nel settore dei viaggi ne abbiamo parlato in questo articolo:

Competenze ricavi agenzia viaggi

Vediamo quindi in dettaglio per il regime di cassa le TRE possibilità di tenuta dei registri contabili con diversi esempi e come va posta MOLTA attenzione a fine anno dove è bene ragionare sulla pianificazione dell’ emissione o ricezione di fatture (soprattutto nel 74 Ter) ovvero di utilizzare, se del caso, la disposizione di posticipare i Corrispettivi 74 Ter di 30 giorni come prevede la normativa.


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