E’ stato pubblicato in GU il nuovo decreto relativo alle “modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata”. In particolare due punti, questi: 1) il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e questo 2) il pagamento dell’imposta di BOLLO relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare é effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti in vigore da inizio 2021.


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