Vi ricordiamo la scadenza del 30 Giugno per la Pubblicazione degli Aiuti di Stato incassati nel corso del 2025.
La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017, all’art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019) aveva previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche.
Quindi, entro il 30 giugno di ogni anno, devono essere pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate:
- dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni, soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 Legge 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale): nei propri siti o portali digitali;
- dalle imprese (società come SPA e SRL): nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;
- dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, società di persone e imprese individuali): sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Vediamo chi sono i contribuenti soggetti all’obbligo, come recuperare xls degli aiuti, dove pubblicarlo e i contributi esclusi dall’obbligo di pubblicazione.Â
Ricordiamo che le sanzioni per chi non rispetta tale obbligo è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.




