Con avrete sicuramente letto con un emendamento approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio in occasione della Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica Ă¨ stato nuovamente ritoccato l’articolo 25 bis relativo all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio.

Le associazioni di categoria si sono interessate alla questione (una delle piĂą attive è stata FTO) e hanno ottenuto una parziale limitazione all’applicazione delle ritenute in ambito di emissione delle biglietterie.

In pratica sono state esonerate dall’applicazione della ritenuta d’acconto le provvigioni, fee, diritti d’agenzia comunque denominati che le agenzie di viaggio applicano alla propria clientela B2B.

Pertanto, nella vendita della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria la ritenuta d’acconto non va applicata.

Resta comunque l’applicazione delle ritenute d’acconto per tutte le altre intermediazioni che generano la richiesta di provvigioni al cliente.

Naturalmente il cliente assoggettato a tale normativa è solo il cliente B2B che ha residenza in Italia; sono quindi esclusi i clienti privati e le aziende con sede all’estero.

Dopo tale modifica sono quindi soggette all’applicazione della ritenuta, esemplificando:

  1. le provvigioni maturate nei confronti dei TO per la vendita di viaggi e soggiorni venduti in intermediazione da parte delle ADV;
  2. le provvigioni maturate nei confronti di strutture alberghiere, vettori, autonoleggi ed altri fornitori di servizi turistici;
  3. le provvigioni maturate per le vendite in intermediazione di crociere;
  4. Le provvigioni maturate per qualsiasi altro servizio turistico.

Di seguito riportiamo la nuova formulazione art. 25-bis DPR 600/1973, dopo l’inserimento dell’emendamento di cui sopra.  


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