
Nella nuova formulazione della norma, in vigore dal 31.10.2025 (e passibile di ulteriore modifica in fase di conversione in legge del decreto), l’obbligo viene esteso non più a tutti gli amministratori di società , ma “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione“.
Le società a cui l’obbligo si ritiene applicabile sono quelle per le quali sussistono le cariche sopra indicate, vale a dire esclusivamente:
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società consortili
- società cooperative.
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo:
- Gli amministratori di società di persone
- I soggetti che nelle società di capitali assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri).
 L’ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio richiede la comunicazione della PEC degli amministratori limitatamente a coloro che rivestono la carica di amministratore unico o amministratore delegato (per analogia anche di consigliere delegato) o, in mancanza di amministratore/consigliere delegato, di Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- alle società di nuova costituzione: in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1)
- alle società già costituite: in sede di nomina o rinnovo delle predette cariche.
Coloro che al 31.10.2025 ricoprono già le cariche di amministratore unico, amministratore delegato/consigliere delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di Amministrazione dovranno inoltre comunicare il proprio domicilio digitale entro i termini previsti dal Decreto.
 Il Decreto introduce il termine del 31 dicembre 2025 per la comunicazione del domicilio digitale dei propri amministratori da parte delle imprese che sono già  iscritte nel Registro delle Imprese, fermo restando l’obbligo di comunicazione in sede di conferimento o rinnovo dell’incarico.
La PEC degli amministratori:
- deve essere personale (e, in tal caso, utilizzabile per le cariche ricoperte dallo stesso amministratore in diverse società )Â
- non può coincidere con il domicilio digitale della società  di riferimento, in forza dell’espresso divieto contenuto nella normaÂ
- non può coincidere con il domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore.
I soggetti obbligati che hanno già comunicato un domicilio digitale coincidente con quello della società  (quindi non più valido in base alla disposizione sopra richiamata del DL 159/2025) sono tenuti a comunicare un domicilio digitale personale entro il termine del 31 dicembre 2025.
La PEC va indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore; in base alle specifiche tecniche in vigore dal 10.06.2025, per le nuove nomine di amministratori l’indirizzo PEC deve essere indicato nel riquadro DATI DOMICILIO, mentre per le conferme degli amministratori deve essere messo il flag alla voce “Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa”; tale ultima modalità va utilizzata anche in caso di “sola” e volontaria comunicazione PEC amministratori.Â
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