Attenzione alla scadenza di metà aprile che di seguito vi riportiamo.

Riassumendo:

i turisti stranieri (solo soggetti Privati) possono effettuare acquisti in contanti presso le ADV e commercianti al minuto  entro il limite di 15.000,00 euro (quindi fino a  EURO  14.999,99=).

Tale limite era di 10.000,00 Euro sino al 31/12/2018.

A tali fini, gli esercenti il commercio al minuto o attività assimilate, di cui all’art. 22 del DPR 633/72, nonché le agenzie di viaggi e turismo, di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, devono innanzitutto inviare apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina all’Agenzia delle Entrate, nella quale indicare anche il conto corrente che si intende utilizzare.

Qui la Comunicazione Preventiva:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/modello-limitazione-uso-contante

Qui le info dell’Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante

Qui il software di compilazione:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/sw-compilazione-limitazione-uso-contante

I soggetti di cui sopra, inoltre, restano tenuti, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad identificare il cliente (con fotocopia del passaporto) e ad acquisire da quest’ultimo autocertificazione circa il proprio status di cittadino “Privato” Extracomunitario.

Confermato anche l’obbligo di versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato sul conto indicato; all’operatore finanziario, tuttavia, deve essere consegnata la sola copia della ricevuta della comunicazione preventiva (e non più anche la fotocopia del passaporto e dell’autocertificazione), nonché copia della fattura o ricevuta o scontrino fiscale emesso.

Per i Cittadini residenti nei Paesi UE, invece, tale deroga non è valida e pertanto dovranno essere sottoposti alle normali regole del limite dei contanti attualmente in vigore.

Vi è peraltro l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, annualmente,  le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate nei confronti di Cittadini Stranieri.

Per tale comunicazione telematica va utilizzato il Modello polivalente dello Spesometro e le relative operazioni vanni indicate nella sezione “TU”.

Comunicazione operazioni di importo non inferiore a 1.000 euro

Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.

Il modello definitivo di Comunicazione Polivalente con le relative specifiche tecniche e le istruzioni è stato previsto dal Provvedimento del 2 agosto 2013.

Il modello di Comunicazione Polivalente si riferisce a normativa modificata o soppressa e pertanto, dall’anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni effettuate in deroga alla limitazione all’uso del contante nel settore del turismo (art. 3, comma 2bis, del d.l. n. 16/2012).

A questo fine, la predetta comunicazione viene effettuata con le scadenze:

  • 10/04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente;
  • 20/04 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente;

 mediante la compilazione del quadro (TU).

Per il buon esito della comunicazione è dunque necessario che la comunicazione riporti nel frontespizio la spunta sulla compilazione del quadro (TU) e includa almeno un quadro (TU).

Qui Modello Polivalente e Istruzioni:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/archivioschedeadempimento/schede-adempimento-2017/comunicare-dati-2017-gen-giu/operazioni-rilevanti-fini-iva/modello-operazioni-iva

La disciplina esaminata è priva di specifiche sanzioni ma potrebbero essere applicate le sanzione dell’art. 58 comma 1 del DLgs. 231/2007 dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito, che si riferisce alla violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante.

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