Un gruppo di 4 Viaggiatori prenotano un pacchetto turistico comprensivo della polizza annullamento.

Poco prima della partenza, uno dei viaggiatori si ammala gravemente e quindi il gruppo effettua richiesta di annullamento del viaggio e il rimborso integrale del pacchetto.

Il tour operator applica le penali di cancellazione e rinvia i clienti alla copertura assicurativa stipulata.

I viaggiatori esercitano il diritto allo scioglimento unilaterale del contratto, invocando la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione che comporta il diritto alla restituzione integrale del prezzo corrisposto. Il TO sostiene che la rinuncia al viaggio integra l’esercizio del diritto di recesso previsto dalla normativa con applicabilità delle penali.

La Cassazione nella sentenza 17136/2026 del 31 maggio 2026 afferma che quando una grave malattia rende impossibile la finalità di vacanza, non siamo davanti a un recesso volontario del cliente e quindi il contratto deve considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione.

Di conseguenza:

  • il cliente ha diritto alla restituzione di quanto versato;
  • non possono essere trattenute penali di cancellazione;
  • il tour operator non può limitarsi a rinviare il cliente all’assicurazione.

La presenza di una polizza assicurativa non elimina il diritto del cliente a chiedere il rimborso al tour operator, nei casi in cui il contratto si è risolto.

Secondo la lettura della Cassazione, se il contratto si risolve, il prezzo versato deve essere restituito indipendentemente dalla copertura assicurativa.

L’assicurazione annullamento conserva un ruolo importante nei casi di recesso, ma non può trasformare una risoluzione in una cancellazione soggetta a penale.

La Cassazione non ha affermato che ogni malattia o ogni imprevisto di salute comporti automaticamente il diritto al rimborso totale.

Si deduce che l’evento debba essere:

  • grave;
  • sopravvenuto;
  • imprevisto;
  • documentato adeguatamente;
  • tale da rendere irrealizzabile la finalità della vacanza.

Quindi è sempre bene proporre sempre una polizza a copertura delle penali di cancellazione

Chiedere:

  • documentazione medica prodotta dal cliente;
  • gravità effettiva dell’evento;
  • momento in cui la patologia è insorta.

Attenzione che questi, per la Privacy,  sono dati sensibili e quindi va sempre fatta firmare la liberatoria sul trattamento dei dati sensibili.

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.


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