Ritenuta Acconto su Commissioni assicurative: la modifica dell’art. 25Bis non ha in alcun modo mutato la generale esenzione dalla ritenuta di acconto sulle commissioni percepite dalle ADV per le usuali vendite di servizi turistici, biglietterie ecc., se non e solo per quelle ricevute dalle Compagnie assicurative o loro agenti/broker.

Infatti, la nuova formulazione dell’art. 25Bis è la seguente:

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attivita’ di distribuzione di pellicole cinematografiche (1), dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa’ finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attivita’ di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche’ di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche’ dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalita’ di lucro.

Pertanto, il nuovo comma 5 dell’articolo 25Bis ha solo escluso dall’esonero nell’applicazione delle R.A. gli Intermediari delle Assicurazioni che, quindi, dalle provvigioni corrisposte a partire dalla data del 1° Aprile 2024, hanno dovuto applicare la Ritenuta di acconto.

La ritenuta d’acconto viene di default applicata per il 23%, sul 50% delle commissioni percepite, quindi in misura dell’11,50%.

Qualora l’ADV si avvalga “in via continuativa di dipendenti o di terzi collaboratori” può vedersi applicata una ritenuta pari al 23% ma sul 20% della commissione, quindi in misura del 4,6%.

In tal caso deve inviare una Comunicazione indicando che chiede l’applicazione ridotta al 20% in quanto l’Azienda si avvale di Dipendenti e/o Collaboratori (es. Agenti).

Tale Comunicazione (il testo è libero) va fatta su carta intestata ed inviata alla controparte Assicurativa mediante Raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC (su PEC).

Per essere valida nell’anno 2025 tale comunicazione va inviata all’Assicurazione entro il 31 Dicembre 2024.

Per tali Ritenute di acconto l’ADV riceverà, entro il mese di marzo dell’anno successivo, la Certificazione (Modello CU) con la quale potrà scomputare l’importo delle ritenute subite in detrazione nel proprio Modello Unico come Credito di Imposta.

Facendo ACCEDI potete scaricare il fac-simile per inviare la comunicazione all’Assicurazione per l’applicazione della Ritenuta ridotta.


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