Sono diversi giorni che riceviamo domande, mail relative alla comunicazione sulle polizze da parte di Alpitour. 

Cerchiamo quindi di fare chiarezza sulla questione.

La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 89-90 L. 213/2023) aveva modificato il 5° comma dell’art. 25Bis del DPR 600/1973.

Diciamo subito che tale modifica NON ha in alcun modo mutato la generale esenzione dalla ritenuta di acconto sulle commissioni percepite dalle ADV per le usuali vendite di servizi turistici, biglietterie ecc., fatto salvo per quelle ricevute dalle Compagnie assicurative o loro agenti/broker.

Il gruppo Alpitour ha inviato questa comunicazione:

Alpitour ha inviato alle ADV la seguente Circolare in data 18 dicembre 2024:

Oggetto: ritenute d’acconto su commissioni su polizze assicurative
Gentile Agente,
a seguito della recente risoluzione n. 956-836/2024 l’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’obbligo generalizzato di applicazione della ritenuta d’acconto a tutti gli intermediari di assicurazione (comprese le agenzie di viaggio anche se non iscritte al RUI) sulle provvigioni per tutte le attività accessorie come, ad esempio, la vendita di polizze di viaggio.
L’applicazione di tale norma risulta retroattiva al 1° aprile 2024 e pertanto applicabile a tutte le commissioni su assicurazioni maturate a partire da tale data. L’ammontare della ritenuta per l’anno 2024 sarà pari al 23% del 50% delle provvigioni.
In qualità di sostituto d’imposta, Alpitour S.p.A. provvederà pertanto a versare all’Erario l’anticipo di tale ritenuta per le commissioni su assicurazioni maturate dal 1° aprile 2024, provvedendo contestualmente a fornirvi il dettaglio di calcolo di vostra competenza affinché possiate verificarlo e provvedere al saldo entro il 20.01.2025 o nel primo addebito sepa disponibile.
La norma specifica altresì che, qualora l’intermediario si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi, potrà usufruire di una riduzione di aliquota al 23% sul 20%. Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta per l’anno 2025, l’agenzia di viaggio dovrà fare espressa comunicazione alla scrivente entro il 31 dicembre 2024 come prescritto dalla norma mediante pec al seguente indirizzo:
RECRE.AL@AWCERT.IT
Qualora ci si avvalga di specifici regimi forfettari, vi preghiamo di segnalarlo all’indirizzo sopra indicato; laddove non si rientri né in regimi forfettari, né nella riduzione di ritenuta non si necessita di alcuna comunicazione.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Infatti, la nuova formulazione dell’art. 25 Bis è la seguente:

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche (1), dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attivita’ di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonchè dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Pertanto, il nuovo comma 5 dell’articolo 25Bis HA SOLO escluso dall’esonero nell’applicazione delle R.A. gli Intermediari delle Assicurazioni che, quindi, dalle provvigioni corrisposte a partire dalla data del 1° Aprile 2024, dovevano applicare la Ritenuta di acconto.

La ritenuta d’acconto viene applicata per il 23%, sul 50% delle commissioni percepite, quindi in misura dell’11,50%.

Qualora l’ADV si avvalga “in via continuativa di dipendenti o di terzi collaboratori” può vedersi applicata una ritenuta pari al 23% ma sul 20% della commissione, quindi in misura del 4,6%;  in tal caso deve inviare una Comunicazione indicando che chiede l’applicazione ridotta al 20% in quanto l’Azienda si avvale di Dipendenti e/o Collaboratori (es. Agenti).

Tale Comunicazione va fatta su carta intestata ed inviata alla controparte Assicurativa mediante Raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC (su PEC).

Per tali Ritenute di acconto l’ADV riceverà, entro il mese di marzo dell’anno successivo, la Certificazione (Modello CU) con la quale potrà scomputare l’importo delle ritenute subite in detrazione nel proprio Modello Unico dall’Irpef o dall’IRES; quindi per l’Agenzia non è un Costo ma è solo un’anticipazione di imposta.

Peraltro la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 21 marzo 2024 aveva evidenziato che “il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione” e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva», di seguito individuati come “agenti e mediatori di assicurazione”.

Da quanto è il tenore della Circolare le Agenzie di Viaggio NON sono ricomprese tra i Soggetti destinatari della norma.

La recente risoluzione n. 956-836/2024 dell’Agenzia delle Entrate, ha invece confermato l’obbligo generalizzato di applicazione della ritenuta d’acconto a tutti gli intermediari di assicurazione (comprese le agenzie di viaggio anche se non iscritte al RUI) sulle provvigioni per tutte le attività accessorie come, ad esempio, la vendita di polizze di viaggio.
Alpitour ha, evidentemente, ritenuto di seguire un regime prudenziale (infatti non è una compagnia assicurativa) ma, riconoscendo alle ADV delle Commissioni per prodotti assicurativi applica la ritenuta di acconto in modalità retroattiva dal 1° aprile 2024 così come aveva disposto la normativa.

Ribadiamo che la ritenuta di acconto non è un “costo” per l’Agenzia di viaggio ma è solo una anticipazione di imposte (Irpef o Ires) che l’ADV sconterà nella prossima dichiarazione dei Redditi (Modello Unico).

Se non disponete del modello da inviare alle Compagnie fate ACCEDI per scaricare un fac simile. 


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