
Non si conclude bene l’anno per le Agenzie di Viaggio… con la nuova gestione delle ritenute d’acconto sulle provvigioni a partire dai primi mesi del 2026.
La Legge di Bilancio 2026, dove il 29/12 la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo, prevede l’applicazione, dal 1° marzo 2026, della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/73, sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
L’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/73 ( Decreto Presidente della Repubblica – 29 settembre 1973, n. 600 – Normattiva ) recita che i sostituti d’imposta che:
“corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.”
Vediamo cosa cambia per le Agenzie, le eventuali dichiarazioni da compilare e inviare via PEC ai fornitori di servizi, alcuni esempi su come registrare in contabilità le ritenute e infine le necessarie modifiche ai gestionali che le software house dovranno fare.
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