Nuovi aggiornamenti sul redditometro che abbiamo trattato nell’ultimo webinar.
Vediamo quindi gli aggiornamenti dove sono state stabilite le regole per STABILIRE INDUTTIVAMENTE IL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN BASE ALLE SPESE SOSTENUTE.
Il D.M. ha definito i nuovi riferimenti su cui basare l’accertamento sintetico o redditometro, aggiornando gli indici di capacità contributiva (peraltro già esistenti ma ormai obsoleti), per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Gli accertamenti saranno relativi ai redditi degli anni d’imposta a decorrere dal 2016.
Per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando tutti gli archivi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria che sono indicati nella Tabella A (allegata).
La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, ma che viene determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso del bene o del servizio considerato.
La Tabella B (allegata) rappresenta le tipologie di nuclei familiari considerate nel decreto e che serviranno per definire i conteggi del Redditometro in base all’età , alla consistenza della famiglia ed alla regionalità territoriale.
Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella Tabella A è, altresì, determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
L’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a.  dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A, che, dai dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal contribuente (ad es. sul cassetto fiscale per spese sanitarie, mutui bancari, assicurazioni, spese scolastiche, per contributi ed altri oneri detraibili oppure acquisti di beni registrati in pubblici registri, es. barche, auto e moto, o ancora spese per affitti di immobili);
b.  dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall’indagine annuale dell’ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio;
c.  della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di povertà assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
d.  della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
e.  della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
E’ fatta salva la prova contraria da far valere in sede di contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Resta ferma la facoltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
TABELLA A
Contiene:
·       CONSUMI (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature); combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità ; trasporti; viaggi; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi;
·       INVESTIMENTI;
·       RISPARMIO;
·       SPESE PER TRASFERIMENTI.
TABELLA B
La tabella B, invece, contiene le tipologie dei nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza (mentre l’allegato 1 contiene i Km medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di trasporto, calcolati sulla base delle informazioni presenti al Pubblico Registro Automobilistico).
La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo (e quindi non meno di 70 mila euro), il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
–     le spese sono state sostenute mediante l’utilizzo di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente (es una vincita o una ereditĂ );
–Â Â Â Â Â le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
–     la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti (es. con la vendita di un immobile o di una attivitĂ ).
L’Amministrazione finanziaria ha comunque l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione per la definizione dell’accertamento stesso.
Cliccando su ACCEDIÂ potete scaricare le due tabelle.