Considerato che ci sono Agenzie che utilizzano il canale Airbnb per la gestione di pacchetti turistici è importante che siano aggiornate sulla sentenza della Corte UE che stabilisce che Airbnb può essere sostituto d’imposta.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa n. 83/21 che riguarda le locazioni brevi di immobili transate attraverso la piattaforma di Airbnb, ha stabilito che uno Stato UE ha il diritto di obbligare piattaforme come Airbnb a comunicare alle autorità fiscali nazionali i dati relativi ai contratti di locazione stipulati e ad applicare la ritenuta d’acconto che il regime fiscale del Paese UE, eventualmente, prevede.

Queste piattaforme (oltre alla nota AIRBNB ne esistono molte altre) forniscono un servizio per il quale mettono in contatto i detentori di unità immobiliari con la clientela interessata all’affitto breve, perlopiù di carattere turistico o per trasferte di lavoro, incassano i relativi canoni ma non si prestano a fare da sostituto d’imposta trattenendo le ritenute fiscali che invece sono previste per legge (almeno in Italia).

Vediamo quindi quale normativa vige in Italia, cosa dice la sentenza e i relativi allegati.


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