La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3857 dell’ 8 febbraio 2022 interviene in merito al concetto di servizi pre-acquisiti ai fini dell’applicazione del regime IVA   74 Ter previsto per le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator.

L’Agenzia di viaggi aveva ritenuto applicabile il regime fiscale agevolato di cui al comma 5 dell’art. 74-ter DPR n. 633/72 per operazioni di vendita di prodotti turistici realizzate sulla base di un patto di opzione (leggi: Contratto di Allotment), concluso dal contribuente con alcune strutture alberghiere per i periodi indicati dai tour operator per i pacchetti turistici da offrire alla propria clientela.
Secondo l’Agenzia ricorrente, invece, l’ADV era da considerarsi come “mandatario senza rappresentanza”, alla stregua di un mero intermediario tra il tour operator e la struttura alberghiera; di conseguenza alle operazioni si doveva applicare l’IVA secondo il metodo ordinario di detrazione da imposta ad imposta.

L’Agenzia delle Entrate pertanto, riteneva che il regime speciale dell’art. 74 Ter NON FOSSE applicabile alla fattispecie, in quanto tale diritto di opzione, seppur contrattualizzato, non conferiva all’Agenzia di viaggio “la disponibilità giuridica del diritto o del bene oggetto del successivo contratto”.

Con molta soddisfazione rileviamo quello che ha stabilito la Cassazione e il PERCHE’ (tesi che Travel Advisor sostiene da anni verso le Agenzie Clienti).


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