Riprendiamo, ancora una volta, la gestione della privacy. Continuiamo a non capire perchè NON solo non venga gestita dalle agenzie di viaggio (nella stragrande maggioranza) ma neppure venga ‘affrontata’. Oppure se gestita lo sia in modo superficiale quindi inutile.

Possiamo solo ribadire, nel post sottostante, in cosa consiste l’adeguamento alle norme sulla “PRIVACY” (D.L. 196/2003).

Le imprese che nello svolgimento della loro attività si avvalgono di computers, quindi di archivi elettronici nei quali vengono immessi dati sensibili e/o giudiziari di terze persone, fisiche e/o giuridiche, devono adottare una serie di misure per salvaguardare la sicurezza dei dati per essere in regola con le disposizioni di legge che vengono ora rinnovate mediante l’emanazione del “disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” che entra a fare parte integrante del nuovo codice Privacy.

Le agenzie molto spesso ‘rilevano’ dati sensibili anche se, erroneamente, non li ritengono tali. Purtroppo che piaccia o no lo sono (prenotazione per un celiaco, richieste di strutture adatte ai portatori di handicap, viaggi religiosi, ecc ecc.

Ricordiamo anche la privacy riguarda, anche, il trattamento dei dati ‘raccolti’ tramite il sito internet. A questo proposito le sanzioni, se non gestita correttamente questa acquisizione, sono molto pesanti. A seguire un’ordinanza di ingiunzione con relativa sanzione, purtroppo, inflitta a una società che non ha effettuato una corretta gestione (fonte sito Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it):

” … [omissis] … una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita) tramite un apposito form del sito Internet www.XYZ.it al fine di fornire, agli interessati, il servizio richiesto (prova gratuita del servizio …….. ) senza rendergli la prescritta informativa di cui all’art. 13 del Codice; … [omissis] … INGIUNGE  alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma … [omissis] …”

La riflessione è che la sanzione indicata equivale a 40 anni di abbonamento a questo portale, ad esempio.

Questo ‘rischio’ pare non sia sufficiente nel ‘convincere’ le agenzie a una corretta gestione. Purtroppo neppure a informarsi in merito.

Vediamo quindi cosa impone la normativa in vigore e cosa deve fare un agenzia di viaggi per gestire i dati.


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