A maggio 2014 il Garante sulla Privacy ha disposto le nuove modalità per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’utilizzo dei cookie (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014).

La nuova legge in sintesi prevede l’obbligo per i titolari dei siti web:

  1. di inserire informativa adeguata sul proprio sito in merito all’utilizzo e la gestione dei cookie
  2. di inserire ‘un alert/avviso’ che il sito fa uso di cookie (qui il garante riporta un esempio)
  3. la comunicazione al Garante relativa il trattamento dei cookie finalizzati alla profilazione.

In sintesi:

” [omissis] 

per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il Garante ha dunque stabilito che, d’ora in poi  quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:

  • che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
  • che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
  • un link a una informativa più ampia, con le  indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente  o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di “terze parti”;
  • l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o selezionando un’immagine o un link)  si presta il consenso all’uso dei cookie.

[omissis]

Vediamo quindi nel dettaglio cosa occorre fare per mettersi in regola (o quello che il vostro gestore del sito dovrebbe fare). Ricordiamo che la scadenza è maggio 2015 (fu dato 1 anno di tempo per mettersi in regola).

Le sanzioni sono molto più ‘pesanti’ rispetto es. a quelle della privacy e nello specifico:

[omissis] … si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all’art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L’installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L’omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice) [omissis]


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