La mancata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile denominata Reverse Charge (vale anche per un’applicazione errata) è soggetta a pesanti sanzioni a carico del Contribuente che non registra (o registra male) le operazione per le quali si deve adottare questa particolare forma di contabilizzazione. Ne abbiamo parlato ampiamente in questi articoli.

Sono molte le casistiche dove si deve fare ricorso al Reverse Charge; le ADV sono interessate al Reverse Charge soprattutto quando effettuano servizi all’estero e ricevono una fattura da un fornitore straniero (e anche quando non la ricevono devono autofatturare il servizio), quando comprano un bene in ambito UE oppure, da gennaio 2015, quando ricevono fatture da soggetti italiani che lavorano nell’ambito dell’edilizia o da imprese di pulizia (si riceve fattura senza addebito di Iva sulla quale va fatto il reverse charge).

Nonostante l’adozione di tale meccanismo non comporti alcun danno erariale poiché l’imposta IVA (ove esistente in quanto l’ operazione oggettivamente può anche essere non imponibile o esente o fuori campo) nella doppia registrazione sul registro acquisti e vendite si annulla, la legge italiana prevede sanzioni piuttosto importanti, se vogliamo assurde.

Vediamo, relativamente alle sanzioni, a cosa va incontro un contribuente nel caso gli vengano contestati errori.


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