Sul 74 Ter sono molteplici gli articoli in merito alla recente sentenza (la n° 4776-16) della Corte di Cassazione. Diversi enti, associazioni, ecc hanno messo in risalto la sentenza con enfasi e/o comunicati vari. Abbiamo letto tutto con molta attenzione e, a distanza di qualche settimana, restiamo della nostra idea: la sentenza NON HA detto NULLA di nuovo; non fa altro che mettere in evidenza quanto riportiamo nei nostri articoli da anni. Vediamo perchè.

La sentenza evidenzia che il 74 Ter si presenta (oppure no) quando:

  1. si assemblano due o più servizi primari: ne abbiamo diffusamente parlato in questi articoli.
  2. si rivendono servizi fatturati all’agenzia come 74 Ter (es. Easy Market o Albatravel). Ne abbiamo parlato qui oppure qui e anche qui.
  3. ci sono servizi singoli preacquisiti es. camere in allotment (art. 74 Ter, comma 5-bis). Ne abbiamo parlato qui e anche qui.
  4. nel caso di acquisto biglietti per spettacoli. Abbiamo trattato la problematica qui.
  5. vendita di pacchetti turistici B2B e B2C. In questo articolo abbiamo parlato dell’argomento.

Infine è stato ribadito il concetto di fattura 74 Ter al cliente su acquisto viaggio 74 Ter commissionabile. Di questa problematica ne avevamo parlato qui.

Come è facile evincere quindi nulla di nuovo. Vediamo nel dettaglio la sentenza e altri particolari ad essa correlati.


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