Torniamo a parlare dell’applicazione del 74 Ter nelle compravendite fra Agenzie di Viaggio e Tour Operator e dell’assoluzione dell’Italia da parte della Corte di Giustizia Europea.

Nello specifico delle considerazioni sulla Sentenza Corte di Giustizia UE: Causa C-236/2011 per denuncia di infrazione all’Italia sull’ applicazione del regime speciale ADV.

Il 2° comma dell’art. 74 Ter recita:

ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo e’ diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

I termini “terzi” e “viaggiatore” hanno da sempre creato contestazioni in ambito UE sia dal punto di vista fiscale che giudiziario. Questo significa che i costi deducibili ai fini del 74 Ter devono avere, entrambe, le seguenti caratteristiche:

  1. essere sostenuti solo per servizi effettuati da terzi;
  2. essere a diretto vantaggio del viaggiatore.

Vediamo in dettaglio a quali problematiche possono portare queste due peculiarità del 74 Ter, 2°comma e perchè la Corte ha dato ragione all’Italia cioè sono fatti salvi tutti quei comportamenti delle ADV/TO italiani che hanno sempre applicato il 74 Ter nelle compravendite dei pacchetti:

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