Di certo il vostro consulente a inizio anno vi ha informato che dall’esercizio 2017 le imprese (ovviamente anche le ADV) che rientrano nel regime della Contabilità Semplificata devono effettuare una scelta:
- continuare con la Semplificata ma adottando il cosiddetto “Criterio di determinazione del reddito per CASSA” (con 3 distinte modalità)
- oppure effettuare l’opzione per la tenuta della Contabilità Ordinaria, se vogliono proseguire con la determinazione del Reddito per COMPETENZA.
Sul limite dei ricavi per i quali l’Azienda deve valutare se si trova in contabilità semplificata (limite fissato a 400.000 euro per i “servizi”) ovvero in ordinaria ne abbiamo ampiamente parlato qui http://travel-advisor.it/area-gestionale-operativa/limiti-dei-ricavi-requisiti-per-contabilita-semplificata/
L’applicazione di questa norma per le ADV/TO è piuttosto problematica per diversi motivi e per la particolare struttura a “Doppio Regime” (Ordinario + Speciale 74 Ter) che interessa il settore delle ADV/ TO.
Differenza del criterio di definizione del reddito per Competenza o per Cassa:
In pratica la tenuta della contabilità “Semplificata per Cassa” presuppone che il Reddito dell’Azienda venga determinato nell’anno attraverso la differenza tra: ricavi incassati e costi pagati
Restano deducibili per competenza, facendo la registrazione a fine anno in chiusura di Bilancio, alcune poste caratteristiche quali gli Ammortamenti, la Quota Tfr, il Costo IVA 74 Ter, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e/o passive e, quindi, non esisteranno più i cosiddetti ratei e risconti (attivi e passivi) per i viaggi venduti a cavallo d’anno; non esisterà nemmeno più la rilevazione delle “Rimanenze”, anche se il problema non tocca quasi mai attività come quella delle ADV e T.O. (tranne a volte per rimanenze di cataloghi, gadget, articoli di editoria come le guide ovvero articoli da viaggio).
Invece il criterio della Competenza rileva il Reddito secondo la competenza temporale dei costi e ricavi in base alle norme del Codice Civile (art. 2324-bis) e del Tuir (artt. 75 e 109) a prescindere dal momento in cui si manifestano i pagamenti e/o gli incassi. Tale criterio è quello che è stato adottato sinora e per il quale a fine anno si determinava, ad esempio, la competenza dei viaggi a cavallo d’anno a mezzo delle rilevazioni dei ratei e risconti.
Sulla competenza nel settore dei viaggi ne abbiamo parlato in questo articolo: http://travel-advisor.it/area-gestionale-operativa/competenze-ricavi-agenzia-viaggi/
Vediamo qui le 3 possibilità per la tenuta dei registri contabili e tutto quello che comporta la nuova gestione.