Una attività che crescendo nelle ADV è quella della gestione e vendita delle cosiddette “Case Vacanza”.

La gestione di tale attività è tutt’altro che semplice, operativamente parlando, e comunque sono necessarie specifiche autorizzazioni regionali per le quali si consiglia di chiedere informazioni presso gli Uffici competenti della Regione e presso i Comuni (che a volte sono delegati).

Molta confusione anche nella gestione contabile soprattutto quando dalla seconda metà del 2017 è intervenuta la legge sulla applicazione delle ritenute di acconto nei confronti dei proprietari privati che mettono a disposizione gli alloggi.

Vediamo di fare chiarezza. Le posizioni che si vengono ad instaurare negli affitti brevi turistici sono in pratica due:
1) la prima tra il proprietario di casa e l’ADV;
2) la seconda tra l’ADV e il cliente finale che utilizza la casa per vacanza.

La piattaforma che viene utilizzata per la prenotazione (sia Airbnb o Booking o xyz) non ha importanza in quanto questi soggetti (quasi sempre soggetti giuridici stranieri) sono solo marketplace che marginano esclusivamente una fee per la vendita dello spazio/servizio che viene utilizzato sui loro siti internet; non si considerano nemmeno intermediari onde evitare qualsiasi coinvolgimento nella vendita di tali servizi.

Infatti l’ADV deve fatturare il servizio al Cliente viaggiatore e non alla piattaforma. Quindi l’ADV, solitamente, ha la disponibilità della casa mediante un contratto col proprietario con il quale stabilisce un canone a volte settimanale o mensile o, addirittura, annuo.

Vediamo quindi cosa accade a livello fiscale quando l’ADV vende l’appartamento al cliente e come entra in gioco la cedolare secca, a chi va addebita e su quali importi. 


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