Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 1 del 17 gennaio 2018 (il giorno DOPO la scadenza del versamento dell’Iva di Dicembre 2017 per i Contribuenti Mensili) è stato finalmente spiegato da parte dell’Amministrazione Finanziaria come poter effettuare una corretta registrazione delle Fatture di Acquisto ricevute a cavallo delle annualità 2017 e 2018.
Della problematica ne avevamo già parlato qui http://travel-advisor.it/domande/liquidazione-iva-2017/; riportiamo i passi salienti della Circolare dell’ADE.
In pratica viene spiegato che vi sono due condizioni fondamentali per la corretta registrazione:
- avere il materiale possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di legge;
- la data di ricevimento della fattura di acquisto.
É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura di acquisto ricevuta secondo le modalità previste dall’art. 25, 1°comma, del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell’imposta IVA assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, registra la medesima in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
Merita sottolineare che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti. In questi casi è pertanto buona norma tenere insieme alla fattura copia della email di ricevimento o di avviso di invio (per le stampe dal sito internet del fornitore) ovvero la busta di ricezione con timbro postale.
Permane, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del D.lgs. n. 471 del 1997.
Si rammenta, inoltre, che la detrazione dovrà essere esercitata – secondo le modalità sopra descritte – alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile. Così, ad esempio, un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.
Ciò premesso, si analizzano, di seguito, alcune ipotesi operative.