Con la Sentenza del 9 febbraio 2017 (Causa C-21/16) la Corte UE ha deliberato che non è necessario essere iscritti al VIES per poter avere ” l’esenzione IVA ” sulle fatturazioni di beni e servizi tra Soggetti aventi Partita IVA in ambito UE.

Pertanto è necessario che ricorrano le “condizioni sostanziali” affinchè un’operazione possa essere definita intracomunitaria. Di seguito vediamo quale cambiamento comporta la sentenza per un agenzia di viaggi.


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