Noi siamo ADV IATA ed emettiamo biglietti aerei tramite il nostro consolidatore, in autonomia, tramite il nostro CRS. Alcune volte il consolidatore emette direttamente i ticket con tariffe TO molto interessanti con voucher hotel. Questi biglietti ugualmente vengono rendicontati sull’estratto conto che ci invia mensilmente e quindi trattati anche loro come intermediazione. Essendo tariffe TO al netto, come dobbiamo trattarle? Non possiamo emettere al cliente fattura 74 Ter visto che loro le trattano come intermediazione?

RISPOSTA

Sebbene l’Ordinanza della Corte di Giustizia UE 25.6.2024, Causa C-763/23, abbia affermato che un ticket aereo venduto ad un prezzo unitario comprensivo del “guadagno” della ADV va venduto applicando il Regime del margine, nel ns. Paese vale la norma del comma 5-bis del citato art. 74-ter per cui rientrano nel concetto dell’art. 74 Ter i servizi singoli preventivamente acquistati dalle agenzie viaggi per la successiva rivendita al Cliente e non l’intermediazione che viene fatta sulla Biglietteria su richiesta del Cliente.

Inoltre, sulle commissioni applicate dalle ADV sulla vendita di biglietterie aeree si era chiaramente espressa la Risoluzione 29.11.2004, n. 125/E l’Agenzia delle Entrate che aveva chiarito:

Pertanto, il corrispettivo percepito dai clienti per l’emissione di biglietteria aerea nazionale deve essere assoggettato ad imposta con aliquota al 20 per cento (ORA 22%), mentre quello percepito per l’emissione di biglietteria internazionale deve essere considerato non imponibile ex articolo 9, comma 1, n. 7 del dPR n. 633. In merito alle modalita’ di certificazione, si osserva che ai compensi corrisposti direttamente dai clienti alle agenzie di viaggio, si applicano, “ricorrendone i presupposti, i sistemi ordinari di certificazione di cui al Dpr 21 dicembre 1996, n. 696 (alternativita’ tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura), secondo quanto chiarito…con la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997 ovvero, nell’ipotesi di estrema marginalita’ economica, l’esonero contemplato per le prestazioni in parola dall’articolo 2, lettera ff) del medesimo decreto.” (cfr circ. n. 328/97).

Vediamo quindi come va emessa nel vostro caso la fattura al cliente. 


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