Nell’articolo 25 bis delle DPR 600 per quanto riguarda l’applicazione ridotta della ritenuta che si può richiedere stante l’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti (o di terzi collaboratori) per lo svolgimento della propria attività di intermediazione nei vostri confronti, chi può essere considerato terzo collaboratore?

RISPOSTA

Secondo la prassi fiscale consolidata e la normativa collegata all’art. 25-bis del DPR 600/1973, per poter usufruire della ritenuta ridotta (20% SULLA PRIMA ALIQUOTA IRPEF anziché 50%), il percipiente deve dichiarare che nell’esercizio della propria attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi collaboratori. La norma non definisce in senso letterale “terzo collaboratore”, ma rinvia alle indicazioni di prassi e al DM 16 aprile 1983, che fornisce una definizione operativa di “terzi” nella disciplina applicativa.

Vediamo quali. 


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