Le fatture commissioni emesse dalle compagnie IATA in nome e per conto dell’agenzia viaggi, su mandato dell’agenzia stessa, si riferiscono alla non imponibilità ex Art 9, c.1, anche quando le compagnie hanno sede all’estero. L’aeroporto di Nizza, con sede a Nizza, riconosce la commissione sulle prenotazioni, richiedendo l’applicazione dell’Iva francese (TVA). Riteniamo che in entrambi i casi la fattura commissioni debba essere emessa ex Art. 7 Ter in quanto soggetta a reverse charge: lo abbiamo fatto presente più volte ai soggetti interessati, che perseverano nel loro comportamento. Noi, per le commissioni spettanti alla nostra ADV, emettiamo comunque le fatture senza applicazione dell’Iva come “Fuori Campo Iva art. 7 Ter”, facendo l’Intrastat per i clienti con sede nella UE: è corretto?Â
Commissioni IATA estero
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In molti casi un’agenzia di viaggi ha già emesso fattura per una pratica in regime 74 Ter. Successivamente, i clienti ci chiedono di acquistare i posti specifici sul volo (es. scelta del posto) oppure escursioni ed altro. Dobbiamo fatturare questo servizio aggiuntivo...
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Il servizio singolo perchè sia pre-acquisito e quindi fatturato 74 Ter deve essere pagato o basta la prenotazione? Abbiamo solo bloccato la disponibilità con il fornitore, senza pagare in anticipo. RISPOSTA L’Art. 74 Ter al comma 5bis recita: 5 bis. Per le operazioni rese dalle...