Le fatture commissioni emesse dalle compagnie IATA in nome e per conto dell’agenzia viaggi, su mandato dell’agenzia stessa, si riferiscono alla non imponibilità ex Art 9, c.1, anche quando le compagnie hanno sede all’estero. L’aeroporto di Nizza, con sede a Nizza, riconosce la commissione sulle prenotazioni, richiedendo l’applicazione dell’Iva francese (TVA). Riteniamo che in entrambi i casi la fattura commissioni debba essere emessa ex Art. 7 Ter in quanto soggetta a reverse charge: lo abbiamo fatto presente più volte ai soggetti interessati, che perseverano nel loro comportamento. Noi, per le commissioni spettanti alla nostra ADV, emettiamo comunque le fatture senza applicazione dell’Iva come “Fuori Campo Iva art. 7 Ter”, facendo l’Intrastat per i clienti con sede nella UE: è corretto?
Commissioni IATA estero
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