Dovrei emettere una fattura 74 Ter verso una Pubblica Amministrazione con data partenza 07 aprile ma il soggetto non intende comunicarci il codice CIG fino allo scadere del 30mo giorno data fine servizi. E’ corretto per noi emettere una fattura così in ritardo?

RISPOSTA

No.

La normativa relativa alla tempistica relativa all’emissione delle Fatture 74 Ter è molto chiara e va chiaramente seguita: la norma dice che la Fattura va emessa alla data del saldo del viaggio ovvero, in mancanza del saldo, alla data di Partenza del viaggio stesso. Nel Vs. caso quindi, se la P.A. non ha saldato prima, la fattura va emessa alla data di partenza e quindi il 7 aprile.

I commi  2, 2-bis e 3 dell’articolo 25 del D.L. 66/2014, prevedono che:

“2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche  amministrazioni,  le  fatture  elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

  1. a) il Codice identificativo di gara (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione   dell’indicazione   dello   stesso   nelle    transazioni finanziarie così come previsto dalla  determinazione  dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  7 luglio  2011,    4,  e  i  casi  di  esclusione   dall’obbligo   di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto  2010,  n.  136,  previsti dalla tabella 1  allegata  al  presente  decreto;  detta  tabella  è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture;
  2. b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2-bis. I codici di cui al  comma  2  sono  inseriti  a  cura  della stazione appaltante  nei  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tale  clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione  della presente norma.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui

“Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Inoltre la norma stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.”

Quindi, le fatture prive delle indicazioni obbligatorie non potranno essere pagate dalla P.A.; vediamo quindi cosa fare in questo caso. 


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