Per quanto riguarda l’esonero dall’obbligo di trasmissione allo SDI dei corrispettivi è sempre valido il valore dell’1% per le operazioni marginali riferite al volume d’affari dell’anno precedente? In questo 1% rientrano tutte le fee, diritti, ricarichi che si chiedono al cliente/azienda per le semplici intermediazioni di biglietterie tutte, come da vostro articolo del marzo 2021? E’ sempre cosi o è cambiato qualcosa? Alcune fonti affermano che le agenzie di viaggio sono totalmente esonerate dall’invio telematico dei corrispettivi.

RISPOSTA

Sulla problematica dei Corrispettivi telematici ne abbiamo parlato in questi articoli e, allo stato attuale (agosto 2025), non è cambiato nulla.

  1. Search for “corrispettivi telematici” – Travel-Advisor
  2. Corrispettivi elettronici dal 2021 e fee sulla biglietteria aerea in Agenzia

In pratica ogni ADV deve verificare se è soggetta alla trasmissione dei Corrispettivi in via telematica allo SDI, anche se, come abbiamo sempre affermato, l’incertezza sugli esoneri (o meno) regna sovrana.

E’ anche sempre in vigore il limite dell’1% di cui al Decreto del MEF del 24 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. il 31.12.2019) ha aggiornato il DM del 10 maggio 2019 in ordine agli esoneri dall’obbligo di trasmissione dei Corrispettivi.

In pratica nell’art. 1, comma 1, lett. c), è stato abrogato il termine del “31 dicembre 2019” e pertanto il valore dell’1% riferito alle “operazioni marginali” resta valido.

Quindi: le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura: a tal proposito sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari dell’anno precedente.


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