Una nota associazione afferma che è possibile emettere fattura 74 Ter per emissione biglietteria ad azienda cliente.
Le ns. perplessità sono diverse: prima di tutto, in vigenza della regola che la fattura 74 Ter deve essere emessa alla data di partenza (tenuto conto che le Aziende saldano sempre nel mese successivo i viaggi), sarebbe un grosso problema emettere tali fatture alle date di inizio viaggio anche perché i viaggi possono anche essere giornalieri.
Inoltre, molto spesso non è possibile sapere, soprattutto nelle grandi Aziende con più Uffici e/o Filiali, a chi emettere fattura per un determinato biglietto.
L’azienda cliente deve inoltre essere informata ed essere d’accordo nel rinunciare alla direttiva UE per il business travel?
RISPOSTA
Ne prendiamo atto.
Ma l’art. 74 Ter nella sua formulazione “italiana” della Direttiva UE 2006/112 recita:
Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
E’ evidente quindi che si parla quindi di pacchetti di viaggi a destinazione turistica.
L’art. 32 comma 1 lettera c) del solito D. Lgs. n. 62/2018 (Direttiva Pacchetti): “Le disposizioni del presente Capo non si applicano a: … c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”.
Questo è il business travel.
Il contratto di Business Travel ha la natura del mandato all’acquisto in nome e per conto del cliente committente e si inquadra genericamente negli artt. 1703 e segg. del codice civile, esattamente come le normali pratiche di intermediazione turistica, e questo a prescindere dal fatto che l’azienda cliente chieda di prenotare più servizi per lo stesso viaggio di un suo dipendente o collaboratore.
Lo stesso art. 74 Ter dice esplicitamente:
“le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.”
Ci sono poi altre direttive e il Consiglio UE che riaffermano questa impostazione.
Vediamo quindi altre normative a riguardo e un contratto FAC SIMILE per il BT che è FONDAMENTALE sottoscrivere.