Vendiamo un pacchetto turistico con destinazione Parigi ed emettiamo fattura in regime 74 Ter.
Sulla differenza tra costi e ricavi va scorporata l’iva al 22% o tale importo è esente Iva?

RISPOSTA

Il regime di cui all’art. 74 Ter liquida l’Iva sul margine applicato dall’ADV sui costi sostenuti per la creazione e vendita del pacchetto turistico con destinazione “Entro UE”.

L’art. 74 Ter recita, infatti:

Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9.

La Circolare del 24/12/1997 n. 328, indica:

9.3 – AMBITO TERRITORIALE

         La definizione    dell’ambito    territoriale    di applicazione delle  disposizioni contenute    dell’articolo      74-ter    non subisce particolari  modificazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.

         In particolare,   sulla   base   dell’applicazione del principio della  territorialita’ comunitaria    del    servizio  turistico, le operazioni delle  agenzie di   viaggio  e turismo possono essere classificate nel modo seguente:

  1. a) operazioni effettuate all’interno del territorio comunitario, le quali sono integralmente imponibili con i criteri di cui all’articolo   74-ter in rassegna;
  2. b) operazioni a favore del viaggiatore per le quali l’agenzia di viaggio fa ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio della    Comunita’ europea, non soggette ad imposta a norma dell’articolo   9 del    P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e per le quali non compete il beneficio di cui al secondo comma del medesimo  articolo  9, consistente nella  sospensione dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi;
  3. c) prestazioni miste, cioe’ servizi resi dall’agenzia organizzatrice in parte     nel territorio   comunitario   ed   in  parte al di fuori dello stesso, nei    confronti delle quali la tassazione va limitata soltanto ai servizi forniti     dall’agenzia nell’ambito   comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore,   sulla base   di  criteri  di  imputazione proporzionale esaminate     dettagliatamente nel sesto paragrafo.

E illustra questo esempio (ancora in Lire e con Iva al 20%):

9.5 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA

  Le modalita’    di    determinazione   dell’imponibile e dell’imposta,

 relativamente alle   operazioni   alle  quali si applica il particolare regime

 delle agenzie    di    viaggio    non  diverge sostanzialmente da quello della

 disciplina previgente,   fondata,   come  e’ noto, sul procedimento detrattivo

 “base da   base”. A tale fine, il secondo comma dell’articolo   74-ter dispone

 che il  corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, cioe’ il prezzo

 corrisposto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico, va ridotto

 dei costi,  al lordo della relativa imposta, sostenuti dall’agenzia stessa per

 l’acquisto di   beni   e   per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a

 diretto vantaggio    del    viaggiatore     (in   linea generale il trasporto,

 l’alloggio, il vitto, ecc.).

 Valga il seguente esempio:

 – corrispettivo dell’agenzia organizzatrice:        L. 3.000.000

 – costi dei beni e servizi acquistati dall’agenzia

   a diretto vantaggio del viaggiatore:              L. 2.000.000

 – base imponibile lorda:                    L.1.000.000 (3.000.000-2.000.000)

 – scorporo dell’imposta: L. 1.000.000 x 16,65% = L. 166.500

 – imponibile netto:     L. 1.000.000 – 166.500 = L.833.500

 – imposta dovuta:        L. 833.500 x 20% =     L.   166.700

         Per i    viaggi    misti,    effettuati cioe’ in parte nell’ambito del

 territorio comunitario   e in parte al di fuori di esso, la base imponibile e’

 determinata sulla  base del rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le

 operazioni effettuate   da  terzi all’interno della Comunita’ europea e quelli

 sostenuti all’interno e all’esterno della Comunita’.

         La percentuale    che    ne    risulta  va applicata all’ammontare del

 corrispettivo convenuto   dall’agenzia   per  la sua prestazione. Dall’importo

 cosi’ determinato   si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto

 vantaggio del  viaggiatore nella Comunita’ europea e la risultante costituisce

 la base imponibile al lordo dell’imposta.

Vediamo quindi alla luce delle normative le varie aliquote. 


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