Sulle fatture ricevute da Costa Crociere, per le crociere che toccano porti europei ed extraeuropei, solo il 5% viene assoggettato ad iva nel regime 74 Ter mentre il 95% viene escluso; considerato che il 95% si intende in art. 7 Quater Dpr 633, come da fattura Costa, quindi competenza territoriale, non dovrebbe essere al contrario ovvero 95% art 74 ter misto UE e 5% fuori UE, mentre se la crociera tocca solo porti Europei la fattura dovrebbe essere registrata tutta 74 ter interamente UE?
RISPOSTA
No, la suddivisione tra tratta nazionale ed internazionale non è intesa come riportato nella domanda.
Le prestazioni di trasporto di passeggeri rilevano ai fini dell’imposta IVA in base al luogo di esecuzione della prestazione del trasporto stesso, sia nei rapporti B2B che B2C.
L’art. 7 QUATER, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate nel territorio dello Stato “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”.
La Corte di giustizia UE ha peraltro confermato che il corrispettivo della prestazione di trasporto di persone deve essere suddiviso in base alle distanze percorse in ciascuno degli Stati membri UE interessati, escludendo l’applicazione di qualsiasi altro criterio.
Il criterio della territorialità presuppone che i trasporti intracomunitari e internazionali hanno rilevanza ai fini IVA in proporzione alla quota-parte del corrispettivo riferita alla tratta nazionale, per la quale è applicabile il beneficio della non imponibilità dell’art. 9, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972.
Vediamo quindi le regole da adottare per trasporto via terra, marittimo e aereo.