Dobbiamo registrare la vendita di un biglietto aereo del valore di 100€ e le fee di 50€, tratta Parigi-Venezia, con l’aggiunta di un bagaglio del valore di 60€ e fee 20€: il costo del bagaglio e del biglietto aereo lo registro come “Esente art.15” e le fee come “Esenti articolo 9”?
RISPOSTA
L’art. 12 del DPR 633/1972 stabilisce quello che è il rapporto di accessorietà tra cessioni e/o prestazioni diverse:
“Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.
Pertanto, per non assoggettare autonomamente ad IVA una cessione o una prestazione accessoria è necessario che detta operazione secondaria:
- sia effettuata nei confronti dello stesso destinatario dell’operazione principale;
- sia effettuata dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale, ovvero da un terzo che agisce per conto e a spese del primo;
- l’operazione accessoria e quella principale siano rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo;
- esista un nesso di dipendenza funzionale dell’operazione accessoria rispetto a quella principale, ossia che la prestazione accessoria sia effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato;
- l’operazione accessoria acceda a quella principale al fine di integrarla, completarla o renderla possibile.
Fatta questa premessa vediamo quindi la fatturazione.