Abbiamo organizzato un gruppo su una crociera Costa con partenza da Genova per Marsiglia e Barcellona. Si consideri che nell’organizzare il gruppo la ns. ADV ha anche predisposto il Transfer A/R Firenze-Genova a mezzo pullman. Con quale codice Iva dobbiamo emettere la fattura? E’ una pratica 74 Ter (mista o fuori UE) oppure è esclusa Iva ai sensi art 7?

RISPOSTA

Abbiamo già trattato la questione della fatturazione delle Crociere in diversi articoli, questi: 

Fatturazione Crociera Costa in regime 74 Ter per le agenzie di viaggio

Fatturazione crociera al netto quali % applicare nel rifatturare al cliente?

“E’ «trasporto internazionale», qualsiasi trasporto in cui il luogo di partenza e quello di destinazione sono, secondo il contratto di trasporto, situati in due Stati differenti o in un solo Stato se, secondo il contratto di trasporto o l’itinerario previsto, esiste un porto di scalo intermedio in un altro Stato;”

La Circolare N. 11/1980, recita:

Come è noto,  l’art.  7, quarto comma, lett.  c), del D.P.R.  26/10/1972, n. 633  e successive  modifiche considera effettuate nel territorio  dello  Stato le   prestazioni  di   trasporto  in  proporzione alla distanza ivi percorsa e pertanto   per  i   trasporti  marittimi  assumono  rilevanza   agli   effetti dell’I.V.A.  solo quelli  eseguiti nel mare territoriale, per i quali sussiste l’obbligo   della  fatturazione   anche nei casi in cui non sono imponibili al tributo a norma del successivo art. 9.

 Ai  fini dell’adempimento   dei  suddetti  obblighi  formali,  le  imprese  di navigazione   marittima  hanno   evidenziato le difficoltà che incontrano per pervenire   alla  esatta   individuazione  della   quota   del   corrispettivo imputabile,   nei  singoli   trasporti,  alla  tratta  di mare territoriale ed hanno,   pertanto,  chiesto  di poter  assolvere  ai  detti  obblighi  formali calcolando  in modo  forfettario la quota parte delle prestazioni dalle stesse rese nelle acque territoriali.

Al   riguardo,  lo   scrivente  in  presenza  delle riscontrate difficolta’ di  determinare  esattamente l’entita’  del trasporto di  cui  trattasi,  consente che  le suaccennate  prestazioni eseguite nel mare territoriale possano essere mediamente   calcolate in  base a una percentuale forfettaria che,  sentito al riguardo  il Ministero  della Marina Mercantile,  viene stabilita nella misura del   cinque   per   cento  rispetto   ad  ogni   singolo  intero   trasporto.

Tali   importi dovranno  essere annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’art.   24 del  D.P.R.  numero 633/72 e successive modificazioni  giusta ì criteri  stabiliti con  circolare n.  13, parag. 2, del 14/3/1974 e concorrono a   formare   il   “plafond”  di   cui  al   2  comma   del  citato   art.  9.

La risposta al quesito si trova nella Circolare Min. Finanze n. 30 del 24 giugno 1980.

Vediamo cosa riporta. 


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