Abbiamo organizzato un gruppo su una crociera Costa con partenza da Genova per Marsiglia e Barcellona. Si consideri che nell’organizzare il gruppo la ns. ADV ha anche predisposto il Transfer A/R Firenze-Genova a mezzo pullman. Con quale codice Iva dobbiamo emettere la fattura? E’ una pratica 74 Ter (mista o fuori UE) oppure è esclusa Iva ai sensi art 7?
RISPOSTA
Abbiamo già trattato la questione della fatturazione delle Crociere in diversi articoli, questi:
Fatturazione Crociera Costa in regime 74 Ter per le agenzie di viaggio
Fatturazione crociera al netto quali % applicare nel rifatturare al cliente?
“E’ «trasporto internazionale», qualsiasi trasporto in cui il luogo di partenza e quello di destinazione sono, secondo il contratto di trasporto, situati in due Stati differenti o in un solo Stato se, secondo il contratto di trasporto o l’itinerario previsto, esiste un porto di scalo intermedio in un altro Stato;”
La Circolare N. 11/1980, recita:
Come è noto, l’art. 7, quarto comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche considera effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza ivi percorsa e pertanto per i trasporti marittimi assumono rilevanza agli effetti dell’I.V.A. solo quelli eseguiti nel mare territoriale, per i quali sussiste l’obbligo della fatturazione anche nei casi in cui non sono imponibili al tributo a norma del successivo art. 9.
Ai fini dell’adempimento dei suddetti obblighi formali, le imprese di navigazione marittima hanno evidenziato le difficoltà che incontrano per pervenire alla esatta individuazione della quota del corrispettivo imputabile, nei singoli trasporti, alla tratta di mare territoriale ed hanno, pertanto, chiesto di poter assolvere ai detti obblighi formali calcolando in modo forfettario la quota parte delle prestazioni dalle stesse rese nelle acque territoriali.
Al riguardo, lo scrivente in presenza delle riscontrate difficolta’ di determinare esattamente l’entita’ del trasporto di cui trattasi, consente che le suaccennate prestazioni eseguite nel mare territoriale possano essere mediamente calcolate in base a una percentuale forfettaria che, sentito al riguardo il Ministero della Marina Mercantile, viene stabilita nella misura del cinque per cento rispetto ad ogni singolo intero trasporto.
Tali importi dovranno essere annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. numero 633/72 e successive modificazioni giusta ì criteri stabiliti con circolare n. 13, parag. 2, del 14/3/1974 e concorrono a formare il “plafond” di cui al 2 comma del citato art. 9.
La risposta al quesito si trova nella Circolare Min. Finanze n. 30 del 24 giugno 1980.
Vediamo cosa riporta.





