La vendita di ingressi ai musei + ristorante di un solo giorno è da considerare una pratica 74Ter oppure è un singolo servizio?
RISPOSTA
L’art. 74 Ter recita:
Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica.
Il D.Lgs 111/1995 è stato ormai abrogato ma all’art. 2 si leggeva:
Articolo 2 – Pacchetti turistici –
- I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissala combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 7, lett. i) e m), che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».
La nuova Direttiva Pacchetti, di cui al DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62, considera i Pacchetti turistici nella seguente accezione:
- c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui e’ concluso il primo contratto a uno o piu’ professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piu’ tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
Pertanto alla luce di quanto espresso dalla normativa vediamo come gestire la casistica della domanda.