Abbiamo sempre registrato in maniera errata le fee / diritti di agenzia sui voli internazionali e intercontinentali applicando l’aliquota Iva del 22%. Il nostro Consulente non ha mai obiettato in tal senso. Leggendo alcuni vostri articoli abbiamo evinto che abbiamo versato Iva non dovuta da anni. Esiste la possibilità di recuperare l’Iva versata erroneamente?
RISPOSTA
Nonostante la Risoluzione Agenzia Entrate n. 125/E, che aveva stabilito come trattare ai fini Iva i diritti di agenzia sulla vendita della biglietteria aerea, sia del settembre 2004, sono davvero molte le Agenzie che ci hanno segnalato negli anni una gestione come la vostra, cioè che applicano l’Iva sulle FEE che incassano dai Clienti per la vendita di biglietteria aerea internazionale.
Internazionale significa che la tratta deve riguardare un’aeroporto (o di partenza o di arrivo) situato su territorio estero; quindi è internazionale un volo Milano-Parigi così come un New York-Roma.
La Risoluzione 125/E del 2004 stabilisce che il corrispettivo percepito dai clienti per l’emissione di biglietteria aerea nazionale deve essere assoggettato ad imposta con aliquota al 20 per cento (ora 22%), mentre quello percepito per l’emissione di biglietteria internazionale deve essere considerato non imponibile ex articolo 9, comma 1, n. 7 del DPR n. 633.
Vediamo come fare quindi in questi casi purtroppo penalizzanti, e non poco, per chi non ha gestito la non imponibilità di legge. Anticipiamo che non è per nulla semplice cercare di “rimediare”.