I diritti di Agenzia (o fee) che le ADV richiedono ai Clienti sulle vendite di Biglietterie sono assoggettati alle Ritenute di acconto ai sensi dell’Art. 25 bis, DPR 600/1973?

RISPOSTA

La legge di Bilancio 2026 riporta:

  1. All’articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.
  2. All’articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026. (*)

(*) Ora dal 1° maggio 2026.

Vediamo quindi come trattare la vendita di un ticket alla luce delle nuove disposizioni.


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