Per la ritenuta d’acconto sulle nostre provvigioni di intermediazione sembrerebbe non debba essere applicata sulle prenotazioni di biglietteria aerea, traghetti insomma per i trasporti di persona.
Non capisco se debba essere applicata sulle provvigioni a noi riconosciute da fornitori italiani hotel, i noleggi auto (in teoria no..), su parcheggi in Italia o sui parchi tematici.
Ho letto un vostra info di maggio 2026 con parziale esonero che non considerava le crociere poi smentita da una altra news di giugno 2026.

RISPOSTA

Si conferma che con la conversione in legge del Decreto fiscale sono state esonerate dalla applicazione della ritenuta di acconto le provvigioni sulle Biglietterie relative ai trasporti di persone, quindi biglietterie aeree, marittime, ferroviarie e simili.

Successivamente, una circolare di Costa Crociere ha precisato che anche le commissioni sulle loro Crociere saranno esonerate dall’applicazione delle ritenute in quanto sono considerate trasporti di persone essendo Costa un Vettore marittimo.

Vediamo quindi le ritenute che restano da assoggettare. 


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