Ci siamo accorti di non aver emesso lo scontrino fiscale per un corrispettivo incassato e peraltro regolarmente registrato sul registro corrispettivi. Come dobbiamo procedere per evitare sanzioni per questa violazione “formale”?
RISPOSTA
Qui la GUIDA dell’ADE sui corrispettivi telematici:
Le ADV hanno la possibilità di inviare i corrispettivi senza incorrere in sanzioni entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro, se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta (rif. Circolare n. 3/2020 – paragrafo n. 5 Sanzioni), nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).
Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 70%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
Vediamo cosa accade se la mancata o ritardata trasmissione NON incide sulla liquidazione del tributo e quanto pagare in quel caso.





