Viaggi UE – EXTRA UE, il cliente italiano che acquista un pacchetto turistico da un tour operator italiano, avente come destinazione un paese UE o Extra Ue composto da viaggio + hotel + assicurazione, richiede come servizio aggiuntivo l’attività di Whale Watching e visita a musei del paese estero. Si può comprendere tutto nell’art. 74 Ter oppure le attività aggiuntive vanno fatturate a parte “prestazioni generiche (art. 7-ter DPR 633/72)”?

RISPOSTA

L’organizzazione di un Pacchetto turistico comprende tutti i servizi turistici principali e di viaggio (soggiorno e trasporti passeggeri) compresi i servizi secondari di compendio al viaggio stesso o ancillari.

Purtroppo, l’attuale formulazione dell’art. 74 Ter non è più in linea con le attuali disposizioni che regolano i “pacchetti turistici” (attualmente il DLGS 62/2018, allegato) in quanto si parla ancora del Pacchetto ai sensi del Dlgs 111/1995 che ormai è stato abrogato.

L’art. 74 ter, infatti, attualmente recita: 

Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti. 

Quindi l’art. 74Ter fa ancora riferimento al DLGS 111 che recitava:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

  1. a) trasporto;
  2. b) alloggio;
  3. c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

La nuova formulazione di “pacchetto turistico” della Direttiva Pacchetti (recepita in Italia dal Dlgs 62/2018) invece dice:

– Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

-c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui e’ concluso il primo contratto a uno o piu’
professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piu’ tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, ne’ rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

Come si vede quindi la situazione è particolarmente complicata e di non facile risoluzione. Siamo in attesa della nuova formulazione della Direttiva UE che vada a regolare la parte fiscale del Regime del Margine sui Pacchetti turistici e quindi del ns. art. 74 Ter.

Vediamo quindi alla luce di quanto esposto come gestire quello da voi indicato nella domanda.


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