In merito all’organizzazione di un viaggio rientrante nel regime IVA 74 Ter, si evidenzia che la compagnia ITA Airways, per l’acquisto dei titoli di viaggio, non rilascia alcun documento fiscale (fattura o ricevuta), ma esclusivamente il biglietto aereo. Si chiede pertanto se, ai fini contabili, tale biglietto possa essere considerato documento idoneo per la registrazione del costo nel regime 74 Ter, oppure se sia necessario procedere con l’emissione di autofattura o altra documentazione integrativa per garantire la corretta imputazione del costo.

RISPOSTA

Confermiamo quanto espresso qui: Search for “registrazione costi” – Travel-Advisor

E nello specifico ricordiamo che nell’ art. 74 Ter comma 2, si parla di costi da dedurre così come nella Circolare 328/E/1997 dove si legge: “A tale fine, il secondo comma dell’articolo 74-ter dispone che il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall’agenzia stessa per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (in linea generale il trasporto, l’alloggio, il vitto, ecc.).”

Vediamo quindi le varie Circolari e COSA dobbiamo avere per giustificare i costi sostenuti. 


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