Il 12 febbraio è stato firmato il decreto attuativo (tax credit) relativo all’Art Bonus di luglio 2014. Dichiarazione a proposito del ministro Dario Franceschini alla BIT di Milano 2015 il quale ha affermato che: ” … le misure introdotte con il decreto Art Bonus per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendone la digitalizzazione, sono ormai legge”.
Nel periodo 2014/2016 è previsto un credito di imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti nella digitalizzazione dell’offerta delle imprese turistiche (comprese le agenzie di viaggio che operano nell’incoming).
Vediamo quindi CHI può fruire del credito di imposta (ricordiamo massimo 12.500€), per fare COSA, quali sono le cifre stanziate, COME si presenta la domanda e in che termini .
Il credito di imposta è valido per il triennio 2014/2016. Compete nella misura del 30%, fino ad un max di 12.500€ fino all’esaurimento della cifra complessiva stanziata.
Le risorse stanziate ammontano a 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta. Alle agenzie di viaggi e ai tour operator il credito di imposta è riconosciuto per una quota non superiore al 10% delle risorse (pari a 1,5 milioni l’anno).
Possono richiederlo SOLO le agenzie di viaggio/tour operator appartenenti al cluster 10 dello studio di settore “Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming” e cluster 11 dello studio di settore “Agenzie specializzate in turismo incoming”. In questo articolo abbiamo scritto nei mesi scorsi le % dei ricavi incoming che un agenzia deve avere per poter fruire del credito.
Occorre presentare DOMANDA a Ministero Beni Culturali e Turismo (per il 2014, nel caso uno avesse sostenuto delle spese compatibili, presumibilmente entro metà giugno mentre per il 2015 e 2016 entro il 28 febbraio dell’anno successivo).
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dovrà definire la procedura telematica per richiedere il credito d’imposta (quindi alla data odierna NON E’ DEFINITA la modalità con cui presentare la domanda).
Il credito di imposta è riconosciuto per le seguenti tipologie di spese:
1) spese per impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Per tale categoria di spese, è agevolabile il costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione di: modem/router, dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).
2) spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile. E’ ammissibile il costo sostenuto per acquisto di software e applicazioni.
3) spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi. E’ eleggibile il costo sostenuto per l’acquisto di: software, hardware (server, hard disk).
4) spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio. Il credito di imposta è riconosciuto per i contratti di fornitura spazi web e pubblicità on-line.
5) spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale. L’agevolazione compete per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi.
6) spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità. In tal caso, il bonus spetta per: contratti di fornitura di prestazioni e di servizi, acquisto di software.
7) spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. Sono agevolabili le spese per il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
Sono esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale.
La spesa massima (complessiva) ammissibile è di 41.666€; quindi il credito massimo di imposta ottenibile è pari come riportato sopra a 12.500€ (salvo esaurimento fondi).
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il bonus, concesso in regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1470/2013, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Nella domanda che verrà presentata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:
- il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d’imposta spettante.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione dell’imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;
- attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.
La documentazione potrà essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il Ministero, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, comunica all’impresa il riconoscimento del credito d’imposta e l’importo effettivamente spettante.
Il credito di imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997) tramite modello F24, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Qui tutti gli articoli dove abbiamo trattato l’Art Bonus.
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